Statuto dell'Associazione

STATUTO

 

ARTICOLO 1 -Costituzione, denominazione e durata.

E’ costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica nella forma della associazione priva di personalità giuridica  disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione assume la denominazione di “ JL Ranch - Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ha la propria sede sociale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda . Altresì si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive e delle Discipline associate alle quali eventualmente aderisce .

La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

ARTICOLO 2- Caratteristiche

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

ARTICOLO 3- Scopi e attività

L’Associazione Sportiva Dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, compresa l’attivita didattica per l’avvio,l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica dilettantistica  nella disciplina equestre.

Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine l’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare o partecipare a diverse iniziative sportive o ricreative per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ed assistenziali organizzate in proprio o dall’Ente a cui l’associazione risulta affiliata;

b) allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;

c) esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica si organizza strutturalmente come circolo privato, affiliandosi ad un Ente di promozione sociale e/o Federazione e/o Enti Nazionali riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità degli Enti stessi , non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali, sorge per aggregazione spontanea e ha come oggetto sociale la pratica amatoriale e dilettantistica dell’equitazione  e di tutte le attività a lei connesse. Per pratica si intende, in via esemplificativa:

a-      l’insegnamento e la formazione ai più giovani, ovvero a coloro che non sono in grado di praticarlo, dello sport dell’equitazione;

b-      l’organizzazione di gare e tornei sociali;

c-      la partecipazione con proprie squadre a campionati organizzati in proprio o dall’Ente a cui l’associazione risulta affiliata, tornei e gare;

      d-  ogni altra attività che consenta di diffondere la pratica dell’equitazione

 

ARTICOLO 4 -Soci

All’Associazione Sportiva Dilettantistica possono aderire, previa iscrizione alla stessa , tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto non sono ammessi soci temporanei.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali purchè:

- abbiano cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.

- siano in regola con il pagamento delle quote associative;

- non abbiamo riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni cui l’associazione svolge attività, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

 

ARTICOLO 5- Criteri di ammissione e esclusione dei soci

L’ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinata alle seguenti norme:

a) presentazione della domanda di ammissione;

b)accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o con le norme del presente statuto;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione Sportiva  Dilettantistica;

c) mancato pagamento delle quote associative;

d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione Sportiva Dilettantistica.

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Per tutte le controversie insorgenti fra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi gli iscritti si impegnano all’esclusiva competenza degli organi interni all’associazione.

 

ARTICOLO 6- Organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

Sono organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica:

a) l’ Assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

Tutte le cariche ed/ o  eventuali vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

ARTICOLO 7-L’Assemblea generale

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio e adempie ai seguenti compiti:

- esamina ed approva il lavoro svolto;

- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale (e/o pluriennale);

- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;

- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;

- delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

- decide l’importo della quota associativa annuale;

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;

- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;

- delibera le modifiche al presente statuto.

La convocazione dell' Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell' Associazione o comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell' Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non

inferiore a tre ore. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo . Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.

 

ARTICOLO 8 -Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 membri eletti ,con eventuale  massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni  ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari (segretario, tesoriere ecc.) ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,l’Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di

forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e/o patrimoniale;

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;

- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

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ARTICOLO 9- Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo  è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

 

ARTICOLO 10 -Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

 

ARTICOLO 11 -Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

ARTICOLO 12- Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

 

ARTICOLO 13 - Scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

In caso di scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, il patrimonio verrà devoluto, sentita l’autorità competente, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea.

 

ARTICOLO 14- Norme Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge che regolano l’associazionismo  nonché lo Statuto delle Federazioni o Enti di appartenenza e le norme del codice civile in materia di associazionismo